Art. 2.

      1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concessa su richiesta dei due comuni con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia, previa delibera dei rispettivi consigli comunali.
      2. Nella richiesta di cui al comma 1 i sindaci dei comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera devono indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco in ognuno dei comuni.
      3. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.